CENTRO RESIDENZIALE
DOVERI DEI CONVITTORI E DELLE
CONVITTRICI
Art.
1- Il Convitto si configura come un' Istituzione finalizzata alla
promozione educativa, culturale e ricreativa.
Art.
2- Il convittore/trice è tenuto a rendere conto al Rettore e
agli Educatori del suo comportamento disciplinare e scolastico . La
Direzione e gli educatori terranno informata la famiglia sul
comportamento di cui sopra attraverso comunicazioni.
Art.
3- Il convittore/trice è tenuto a rispettare le indicazioni
degli educatori; a rispettare, in generale, le regole di convivenza
democratica; ad assumere un comportamento educato e corretto verso
tutto il personale in servizio nel Convitto.
Art.
4- Il convittore/trice è tenuto ad osservare gli orari
predisposti per le attività interne, in particolare per quanto
riguarda il tempo da dedicare allo studio pomeridiano e serale.
Art.
5- Il convittore/trice deve curare, con la massima scrupolosità
l'igiene della propria persona, la pulizia e l'ordine della propria
biancheria e della stanza assegnata.
Ogni
convittore/trice è tenuto a mantenere la propria camera sempre
in ordine, rispettando la disposizione delle suppellettili, per non
intralciare il normale lavoro del personale di servizio e,
soprattutto, per garantire il rispetto delle regole di sicurezza. Si
precisa altresì che è fatto divieto assoluto tenere in
camera fornelli elettrici, candele, incensi e medicinali, per
garantire la sicurezza personale, nonché degli altri
convittori.
PERMESSI DI LIBERA USCITA
Art.
6- E' concesso ai convittori e alle convittrici di usufruire di
permessi di uscita giornaliera (non nella fascia serale) di un'ora,
dal lunedì al venerdì, e di due ore al sabato e la
domenica, a condizione che sia stata depositata ad inizio anno
un'autorizzazione specifica (anche via fax), con validità
annuale o temporanea, da parte dei genitori o da chi ne fa le veci,
sollevando la Direzione e il personale educativo da ogni e qualsiasi
responsabilità.
Ai
convittori/trici maggiorenni è consentito usufruire di
permessi di uscita serali, dalle ore 18.00 fino alle ore 23.00, per i
giorni dalla domenica al venerdì e per il sabato fino alle ore
23.30, facendo richiesta specifica su apposito modulo.
E'
prevista, inoltre, la possibilità per i convittori di
usufruire di un permesso d'uscita nel caso in cui gli stessi siano
prelevati dal Convitto da una persona maggiorenne elencata
nell'autorizzazione sopra citata e/o segnalata per iscritto dalla
famiglia.
La
Direzione e gli educatori possono revocare i permessi d'uscita
richiesti dai genitori dei convittori/trici per motivi di ordine
disciplinare e didattici.
Art.
7 - E' data la possibilità ai convittori/trici di uscire
accompagnati dall'educatore, purché ci siano le condizioni
(presenza di due educatori in convitto oppure uscita con tutti i
convittori presenti).
Nel
caso in cui il convittore/trice chieda di permanere fuori (ospite
presso famiglie e non presso compagni maggiorenni) è tenuto a
far pervenire alla Direzione la richiesta specifica dei genitori del
convittore/trice e della famiglia ospitante che se ne assumono la
responsabilità, specificando indirizzo e recapito telefonico.
Per
quanto concerne tutte le richieste di uscita, si precisa che i
convittori devono provvedere responsabilmente e per tempo a
presentarle alla Direzione ( il giorno precedente, per i giorni
lavorativi, di due giorni prima, per i giorni festivi) perché
possano essere opportunamente vagliate e concesse .
Art.
8- I convittori che si siano assentati dal Convitto per uno o più
giorni devono esibire regolare giustificazione, firmata dai genitori
o da chi ne fa le veci, per essere riammessi. Se l'assenza supera i 5
giorni è richiesta certificazione medica.
VACANZE E RIENTRI IN FAMIGLIA
Art.
9- La durata dell'anno scolastico ed i limiti delle vacanze sono
stabiliti da apposito decreto del Consiglio d'Istituto. La famiglia
dovrà provvedere alle spese di viaggio del figlio/a che
rientra a casa e assumersi ogni responsabilità, o venendo
personalmente a prelevare il figlio/a o depositando un'autorizzazione
scritta all'inizio dell'anno che consenta al convittore/trice di
viaggiare da solo/a. Ogni ritardo, rispetto al calendario scolastico,
nel ritorno in Convitto dalle vacanze o dai settimanali rientri in
famiglia dovrà essere giustificato dai genitori o da chi ne fa
le veci.
AUTORIZZAZIONI
RISPETTO ALL’INGRESSO E ALLA PERMANENZA NEI LOCALI DEL CONVITTO
Art.10-
I convittori/trici che vogliano invitare i semiconvittori durante le
ore d’intervallo pomeridiano devono chiedere autorizzazione
all’educatore in servizio che a sua discrezione ne valuterà
le modalità. Per le persone esterne al convitto (es. amici al
di fuori del convitto) è necessaria l’autorizzazione del
Rettore. Si precisa altersì che non è permessa la
permanenza dei genitori dei convittori/trici e di loro amici
all'interno dei locali del Convitto, se non in casi di necessità.
RESPONSABILITA’ PER DANNI CAGIONATI
Art.11-
Chi procura danni volontariamente, o per grave distrazione, alle cose
del Convitto, dovrà risarcire integralmente le spese del danno
e sarà soggetto ad una eventuale sanzione in relazione alla
volontarietà ed entità del danno provocato.
Art.
12- Non è consentito portare in Convitto oggetti di valore.
Onde prevenire spiacevoli inconvenienti, ogni convittore/trice è
invitato/a a consegnare ai coordinatori di settore documenti, somme
di denaro, ecc. con la possibilità di effettuare prelievi
secondo la necessità, come da disposizione della famiglia. La
custodia sarà in tal modo garantita, salvo eventi
imprevedibili.
Art.
13- La Direzione, pur cercando di prevenire con ogni strumento legale
in suo possesso ogni eventuale furto, declina qualsiasi
responsabilità riguardo a somme di denaro e oggetti trafugati,
ecc. che non siano stati affidati ufficialmente in custodia agli
educatori.
La
Direzione si riserva di effettuare controlli nelle camere e negli
armadietti dei convittori/trici, alla presenza degli stessi e dei
responsabili di settore.
Art.
14- L’Istituzione educativa mira a promuovere e non a reprimere
la personalità dei convittori, ma nel caso si dovessero
verificare fatti gravi che infrangano le regole fondamentali della
convivenza , la Direzione sarà costretta, su segnalazione
degli educatori, ad assumere provvedimenti disciplinari, commisurati
di volta in volta alla gravità del caso e consentendo comunque
il ricorso alla Commissione di Garanzia.
ASSISTENZA MEDICA
Art.
15- Tutti i convittori/trici all'arrivo in Convitto devono essere
muniti di un certificato medico che attesti l'idoneità alla
vita convittuale, nonché della tessera mutualistica. Ai
convittori viene consegnata una scheda contenente tutte le
informazioni relative al loro stato di salute con eventuali
vaccinazioni, allergie, terapie, ecc. La scheda debitamente compilata
dai genitori e/o dal medico di famiglia deve essere consegnata ai
coordinatori di settore che provvederanno ad archiviarla, dandone
copia in infermeria,tutelandone la privacy, come da regolamento
programmatico sulla la sicurezza (D.L.vo 196 del 30/6/2003)
E'
garantita l'assistenza sanitaria di un medico del servizio sanitario
nazionale e dall'infermiera presente in Convitto nella fascia oraria
pomeridiana. La Direzione verrà informata sullo stato di
salute dei convittori dal personale educativo in servizio che
provvederà a comunicarlo alla famiglia.
E'
fatto divieto a tutti i convittori far uso di medicinali e tenere nei
propri armadietti qualsiasi tipo di farmaco se non regolarmente
prescritto dai sanitari e dopo avere informato gli educatori.
ORGANIZZAZIONE
INTERNA.
Art.
16- Al mattino, l’educatore sveglia i ragazzi secondo le
esigenze di ciascuno e tenendo conto della diversa tipologia delle
scuole frequentate. Indicativamente tale orario va dalle ore 6.30
alle 7.30 (giorni feriali); nei giorni prefestivi e festivi tale
orario viene di volta in volta concordato con l'educatore, ma non
oltre le ore 11.
a)
Ogni convittore è tenuto ad alzarsi senza indugiare e senza
costringere l’educatore a ripetuti richiami. I convittori/trici
sono tenuti ad attendere con cura alla pulizia e all’ordine
della propria persona e della propia camera, nonchè a rifarsi
il letto. A nessuno è consentito di rimanere arbitrariamente a
letto.
b)
Il convittore che non si sentisse in grado di alzarsi, perché
ammalato o indisposto, è tenuto ad avvertire l’educatore
che informerà la Direzione e se necessario il personale
sanitario.
c)
A nessuno è permessa la presenza nei locali del Convitto
durante le attività scolastiche, se non per motivi di salute .
I convittori che hanno necessità di accedere durante l’orario
scolastico devono far riferimento al personale educativo che nev
valuterà l'opportunità.
Art. 17- REFETTORIO
– Il
servizio di mensa funziona con il seguente orario:
1^
colazione ore 7.15 – 8.00 dal lunedì al venerdì
entro
le ore 10.00 sabato e domenica
Pranzo
ore 13.00- 14.30 nei giorni feriali
ore
13.00 il sabato e la domenica
Cena
ore 19.15 nei giorni feriali e festivi
A
mensa è d’obbligo la più assoluta puntualità.I
convittori/trici si possono presentare in refettorio solo se in
ordine nella persona e nei vestiti, mantenendo sempre un contegno
decoroso e corretto. Eventuali osservazioni sulla quantità o
qualità del cibo vanno riferite, con i dovuti modi,
all’educatore che le rifererà agli addetti della cucina.
Ai convittori non è consentito allontanarsi dal refettorio
senza il permesso dell’educatore. E’ fatto divieto di
invitare a pranzo o a cena persone estranee, se non previa
autorizzazione della Direzione.
Art. 18 – STUDIO
-
I convittori/trici che frequentano il Liceo Europeo devono
quotidianamente fermarsi a studio, salvo eccezioni di volta in volta
stabilite tra gli educatori del Convitto e gli educatori di classe e
concordate con la Direzione.
Tutti
gli altri convittori/trici che frequentano scuole esterne dopo il
pranzo devono fermarsi a studiare con la massima serietà ed
impegno nelle proprie camerette, svolgendo i compiti loro assegnati
senza disturbare lo studio altrui.
Art. 19 – SPORT
Il
Convitto, come Istituzione educativa, promuove lo sport quale mezzo
insostituibile di crescita umana e sociale. A tutti i convittori si
consiglia vivamente, nei limiti dei propri impegni scolastici, una o
più pratiche sportive che possono essere organizzate
all'interno dell' Istituto o, a richiesta dei ragazzi, frequentate
all'esterno. I convittori nell'espletamento di qualsiasi attività
sportiva, sia interna sia esterna, devono sempre osservare un
comportamento corretto, rispettosi delle persone e delle cose.
Art. 20 – ATTIVITA’
RICREATIVE
–
Durante i fine settimana e nelle ore serali sono
previste attività sportive, ricreative e culturali programmate
ad inizio anno o stabilite di volta in volta,. Chi vi aderisce deve
attenersi alle disposizioni impartite contribuendo con una seria e
costante partecipazione al buon funzionamento di tali iniziative.
ORARI INTERNI
ORARIO ANTIMERIDIANO
6.30 alle 7,30 sveglia
7.15 – 8.00 colazione
8.00 scuola
ORARIO POMERIDIANO
13.00 – 14.30 pranzo
13.30 –15.00 ricreazione
15.00 – 18.00 studio
ORARIO PRESERALE
18.00 – 19.10 attività
di svago o studio personale
19.15 – 19.45 cena
ORARIO SERALE
19.45 – 20.30 attività
di svago
20.30 – 21.00 controllo compiti
20.30 – 22.30 studio e attività
ricreative
entro le ore 22.30 cura della persona
ORE 23.00 RIPOSO NOTTURNO
Art. 21 REGOLAMENTAZIONE
DELL’UTILIZZO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA E DI INTERNET
I
convittori/trici che vogliano utilizzare i computer presenti nelle
proprie stanze o usufruire del laboratorio di informatica, devono
attenersi al seguente regolamento( si rinvia al regolamento specifico
d'Istituto) , rispettando tutte le disposizioni per un corretto
utilizzo delle strumentazioni presenti.
Ogni
convittore/trice potrà rimanere collegato/a ad Internet per
non più di 60 minuti. Nei giorni prefestivi e festivi
l’orario di utilizzo non dovrà essere superiore alle
due ore per volta.
L’utilizzo
di Internet viene concesso per scopi didattici e ricreativi. E'
fatto divieto assoluto l'uso di prodotti software che non siano
regolarmente acquistati, l'uso di programmi che permettono di
condividere e scaricare files con copyright (musica, films,
software). Verranno presi provvedimenti nei confronti di coloro che
non rispetteranno la disposizione su indicata.
I
dischi rigidi dei computers non costituiscono archivio permanente
sicuro. Si deve prevedere il salvataggio dei propri dati su altri
supporti (CDROM, DVD, Memorie USB).
E’
assolutamente vietato cancellare la cronologia dei siti visitati.
Tale operazione, se effettuata, comporterà l’allontanamento
dal laboratorio e la sospensione dall'uso del computer nei tempi
stabiliti dal personale educativo e dalla Direzione. La cronologia
dei siti visitati da ogni computer viene regolarmente controllata.
E’
assolutamente vietato entrare nel pannello di controllo e modificare
i parametri predefiniti del computer ( screen saver, desktop,
vedeate iniziale ) ed e assolutamente vietato inserire password di
qualsiasi genere.
E'
indispensabile avere un comportamento civile ed appropriato durante
l'uso delle strumentazioni informatiche al fine di evitare danni. Si
vieta espressamente l'uso di cibi e bevande in prossimità dei
computer. Eventuali danni arrecati alle strumentazioni verranno
addebitati ai convittori/trici responsabili.
Art.
22 - Spetta a docenti, educatori e personale ATA far osservare agli
allievi le norme di comportamento e riprendere con opportuni richiami
chi dovesse tenere un comportamento inadeguato. In caso di reiterate
e gravi mancanze, spetterà alla Commissione di Disciplina
adottare le sanzioni disciplinari che nei casi estremi possono
prevedere il temporaneo allontanamento dello studente dal Convitto.
Contro Tali sanzioni è ammesso ricorso da parte degli
studenti, entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ad un
apposito ORGANO DI GARANZIA, interno composto da un collaboratore del
Rettore, da un educatore e un'educatrice e da un convittore e una
convittrice.
I
provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono
al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino
di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica
(Art. 4, comma 2. “Statuto delle Studentesse e degli
Studenti”).
Il
presente articolo fa parte del Regolamento che si compone di n. 22
art. e n. 7 pagine, entra in vigore dal 15/10/2005 ed ha validità
permanente , salvo gli adeguamenti “in itinere” che si
dovessero rendere necessari per evidenti ragioni di funzionalità.
Si precisa inoltre che le norme contenute nel Regolamento sono valide
sia per la sezione maschile, che per quella femminile.
TORINO,
15/10/2005
IL
RETTORE
(
Prof. Pietro Teggi )