PRIMARIA
SEC. I°GRADO
LIC. CLASSICO
LIC. SCIENT.

CENTRO RESIDENZIALE


DOVERI DEI CONVITTORI E DELLE CONVITTRICI


Art. 1- Il Convitto si configura come un' Istituzione finalizzata alla promozione educativa, culturale e ricreativa.

Art. 2- Il convittore/trice è tenuto a rendere conto al Rettore e agli Educatori del suo comportamento disciplinare e scolastico . La Direzione e gli educatori terranno informata la famiglia sul comportamento di cui sopra attraverso comunicazioni.

Art. 3- Il convittore/trice è tenuto a rispettare le indicazioni degli educatori; a rispettare, in generale, le regole di convivenza democratica; ad assumere un comportamento educato e corretto verso tutto il personale in servizio nel Convitto.

Art. 4- Il convittore/trice è tenuto ad osservare gli orari predisposti per le attività interne, in particolare per quanto riguarda il tempo da dedicare allo studio pomeridiano e serale.

Art. 5- Il convittore/trice deve curare, con la massima scrupolosità l'igiene della propria persona, la pulizia e l'ordine della propria biancheria e della stanza assegnata.

Ogni convittore/trice è tenuto a mantenere la propria camera sempre in ordine, rispettando la disposizione delle suppellettili, per non intralciare il normale lavoro del personale di servizio e, soprattutto, per garantire il rispetto delle regole di sicurezza. Si precisa altresì che è fatto divieto assoluto tenere in camera fornelli elettrici, candele, incensi e medicinali, per garantire la sicurezza personale, nonché degli altri convittori.


PERMESSI DI LIBERA USCITA

Art. 6- E' concesso ai convittori e alle convittrici di usufruire di permessi di uscita giornaliera (non nella fascia serale) di un'ora, dal lunedì al venerdì, e di due ore al sabato e la domenica, a condizione che sia stata depositata ad inizio anno un'autorizzazione specifica (anche via fax), con validità annuale o temporanea, da parte dei genitori o da chi ne fa le veci, sollevando la Direzione e il personale educativo da ogni e qualsiasi responsabilità.

Ai convittori/trici maggiorenni è consentito usufruire di permessi di uscita serali, dalle ore 18.00 fino alle ore 23.00, per i giorni dalla domenica al venerdì e per il sabato fino alle ore 23.30, facendo richiesta specifica su apposito modulo.

E' prevista, inoltre, la possibilità per i convittori di usufruire di un permesso d'uscita nel caso in cui gli stessi siano prelevati dal Convitto da una persona maggiorenne elencata nell'autorizzazione sopra citata e/o segnalata per iscritto dalla famiglia.

La Direzione e gli educatori possono revocare i permessi d'uscita richiesti dai genitori dei convittori/trici per motivi di ordine disciplinare e didattici.

Art. 7 - E' data la possibilità ai convittori/trici di uscire accompagnati dall'educatore, purché ci siano le condizioni (presenza di due educatori in convitto oppure uscita con tutti i convittori presenti).

Nel caso in cui il convittore/trice chieda di permanere fuori (ospite presso famiglie e non presso compagni maggiorenni) è tenuto a far pervenire alla Direzione la richiesta specifica dei genitori del convittore/trice e della famiglia ospitante che se ne assumono la responsabilità, specificando indirizzo e recapito telefonico.

Per quanto concerne tutte le richieste di uscita, si precisa che i convittori devono provvedere responsabilmente e per tempo a presentarle alla Direzione ( il giorno precedente, per i giorni lavorativi, di due giorni prima, per i giorni festivi) perché possano essere opportunamente vagliate e concesse .

Art. 8- I convittori che si siano assentati dal Convitto per uno o più giorni devono esibire regolare giustificazione, firmata dai genitori o da chi ne fa le veci, per essere riammessi. Se l'assenza supera i 5 giorni è richiesta certificazione medica.


VACANZE E RIENTRI IN FAMIGLIA

Art. 9- La durata dell'anno scolastico ed i limiti delle vacanze sono stabiliti da apposito decreto del Consiglio d'Istituto. La famiglia dovrà provvedere alle spese di viaggio del figlio/a che rientra a casa e assumersi ogni responsabilità, o venendo personalmente a prelevare il figlio/a o depositando un'autorizzazione scritta all'inizio dell'anno che consenta al convittore/trice di viaggiare da solo/a. Ogni ritardo, rispetto al calendario scolastico, nel ritorno in Convitto dalle vacanze o dai settimanali rientri in famiglia dovrà essere giustificato dai genitori o da chi ne fa le veci.


AUTORIZZAZIONI RISPETTO ALL’INGRESSO E ALLA PERMANENZA NEI LOCALI DEL CONVITTO

Art.10- I convittori/trici che vogliano invitare i semiconvittori durante le ore d’intervallo pomeridiano devono chiedere autorizzazione all’educatore in servizio che a sua discrezione ne valuterà le modalità. Per le persone esterne al convitto (es. amici al di fuori del convitto) è necessaria l’autorizzazione del Rettore. Si precisa altersì che non è permessa la permanenza dei genitori dei convittori/trici e di loro amici all'interno dei locali del Convitto, se non in casi di necessità.


RESPONSABILITA’ PER DANNI CAGIONATI

Art.11- Chi procura danni volontariamente, o per grave distrazione, alle cose del Convitto, dovrà risarcire integralmente le spese del danno e sarà soggetto ad una eventuale sanzione in relazione alla volontarietà ed entità del danno provocato.

Art. 12- Non è consentito portare in Convitto oggetti di valore. Onde prevenire spiacevoli inconvenienti, ogni convittore/trice è invitato/a a consegnare ai coordinatori di settore documenti, somme di denaro, ecc. con la possibilità di effettuare prelievi secondo la necessità, come da disposizione della famiglia. La custodia sarà in tal modo garantita, salvo eventi imprevedibili.

Art. 13- La Direzione, pur cercando di prevenire con ogni strumento legale in suo possesso ogni eventuale furto, declina qualsiasi responsabilità riguardo a somme di denaro e oggetti trafugati, ecc. che non siano stati affidati ufficialmente in custodia agli educatori.

La Direzione si riserva di effettuare controlli nelle camere e negli armadietti dei convittori/trici, alla presenza degli stessi e dei responsabili di settore.

Art. 14- L’Istituzione educativa mira a promuovere e non a reprimere la personalità dei convittori, ma nel caso si dovessero verificare fatti gravi che infrangano le regole fondamentali della convivenza , la Direzione sarà costretta, su segnalazione degli educatori, ad assumere provvedimenti disciplinari, commisurati di volta in volta alla gravità del caso e consentendo comunque il ricorso alla Commissione di Garanzia.


ASSISTENZA MEDICA

Art. 15- Tutti i convittori/trici all'arrivo in Convitto devono essere muniti di un certificato medico che attesti l'idoneità alla vita convittuale, nonché della tessera mutualistica. Ai convittori viene consegnata una scheda contenente tutte le informazioni relative al loro stato di salute con eventuali vaccinazioni, allergie, terapie, ecc. La scheda debitamente compilata dai genitori e/o dal medico di famiglia deve essere consegnata ai coordinatori di settore che provvederanno ad archiviarla, dandone copia in infermeria,tutelandone la privacy, come da regolamento programmatico sulla la sicurezza (D.L.vo 196 del 30/6/2003)

E' garantita l'assistenza sanitaria di un medico del servizio sanitario nazionale e dall'infermiera presente in Convitto nella fascia oraria pomeridiana. La Direzione verrà informata sullo stato di salute dei convittori dal personale educativo in servizio che provvederà a comunicarlo alla famiglia.

E' fatto divieto a tutti i convittori far uso di medicinali e tenere nei propri armadietti qualsiasi tipo di farmaco se non regolarmente prescritto dai sanitari e dopo avere informato gli educatori.


ORGANIZZAZIONE INTERNA.

Art. 16- Al mattino, l’educatore sveglia i ragazzi secondo le esigenze di ciascuno e tenendo conto della diversa tipologia delle scuole frequentate. Indicativamente tale orario va dalle ore 6.30 alle 7.30 (giorni feriali); nei giorni prefestivi e festivi tale orario viene di volta in volta concordato con l'educatore, ma non oltre le ore 11.

a) Ogni convittore è tenuto ad alzarsi senza indugiare e senza costringere l’educatore a ripetuti richiami. I convittori/trici sono tenuti ad attendere con cura alla pulizia e all’ordine della propria persona e della propia camera, nonchè a rifarsi il letto. A nessuno è consentito di rimanere arbitrariamente a letto.

b) Il convittore che non si sentisse in grado di alzarsi, perché ammalato o indisposto, è tenuto ad avvertire l’educatore che informerà la Direzione e se necessario il personale sanitario.

c) A nessuno è permessa la presenza nei locali del Convitto durante le attività scolastiche, se non per motivi di salute . I convittori che hanno necessità di accedere durante l’orario scolastico devono far riferimento al personale educativo che nev valuterà l'opportunità.


Art. 17- REFETTORIO

Il servizio di mensa funziona con il seguente orario:

1^ colazione ore 7.15 – 8.00 dal lunedì al venerdì

entro le ore 10.00 sabato e domenica

Pranzo ore 13.00- 14.30 nei giorni feriali

ore 13.00 il sabato e la domenica

Cena ore 19.15 nei giorni feriali e festivi


A mensa è d’obbligo la più assoluta puntualità.I convittori/trici si possono presentare in refettorio solo se in ordine nella persona e nei vestiti, mantenendo sempre un contegno decoroso e corretto. Eventuali osservazioni sulla quantità o qualità del cibo vanno riferite, con i dovuti modi, all’educatore che le rifererà agli addetti della cucina. Ai convittori non è consentito allontanarsi dal refettorio senza il permesso dell’educatore. E’ fatto divieto di invitare a pranzo o a cena persone estranee, se non previa autorizzazione della Direzione.


Art. 18 – STUDIO

- I convittori/trici che frequentano il Liceo Europeo devono quotidianamente fermarsi a studio, salvo eccezioni di volta in volta stabilite tra gli educatori del Convitto e gli educatori di classe e concordate con la Direzione.

Tutti gli altri convittori/trici che frequentano scuole esterne dopo il pranzo devono fermarsi a studiare con la massima serietà ed impegno nelle proprie camerette, svolgendo i compiti loro assegnati senza disturbare lo studio altrui.

Art. 19 – SPORT

Il Convitto, come Istituzione educativa, promuove lo sport quale mezzo insostituibile di crescita umana e sociale. A tutti i convittori si consiglia vivamente, nei limiti dei propri impegni scolastici, una o più pratiche sportive che possono essere organizzate all'interno dell' Istituto o, a richiesta dei ragazzi, frequentate all'esterno. I convittori nell'espletamento di qualsiasi attività sportiva, sia interna sia esterna, devono sempre osservare un comportamento corretto, rispettosi delle persone e delle cose.


Art. 20 – ATTIVITA’ RICREATIVE

Durante i fine settimana e nelle ore serali sono previste attività sportive, ricreative e culturali programmate ad inizio anno o stabilite di volta in volta,. Chi vi aderisce deve attenersi alle disposizioni impartite contribuendo con una seria e costante partecipazione al buon funzionamento di tali iniziative.


ORARI INTERNI

ORARIO ANTIMERIDIANO

6.30 alle 7,30 sveglia

7.15 – 8.00 colazione

8.00 scuola

ORARIO POMERIDIANO

13.00 – 14.30 pranzo

13.30 –15.00 ricreazione

15.00 – 18.00 studio

ORARIO PRESERALE

18.00 – 19.10 attività di svago o studio personale

19.15 – 19.45 cena

ORARIO SERALE

19.45 – 20.30 attività di svago

20.30 – 21.00 controllo compiti

20.30 – 22.30 studio e attività ricreative

entro le ore 22.30 cura della persona

ORE 23.00 RIPOSO NOTTURNO


Art. 21 REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA E DI INTERNET


I convittori/trici che vogliano utilizzare i computer presenti nelle proprie stanze o usufruire del laboratorio di informatica, devono attenersi al seguente regolamento( si rinvia al regolamento specifico d'Istituto) , rispettando tutte le disposizioni per un corretto utilizzo delle strumentazioni presenti.


  1. Ogni convittore/trice potrà rimanere collegato/a ad Internet per non più di 60 minuti. Nei giorni prefestivi e festivi l’orario di utilizzo non dovrà essere superiore alle due ore per volta.

  1. L’utilizzo di Internet viene concesso per scopi didattici e ricreativi. E' fatto divieto assoluto l'uso di prodotti software che non siano regolarmente acquistati, l'uso di programmi che permettono di condividere e scaricare files con copyright (musica, films, software). Verranno presi provvedimenti nei confronti di coloro che non rispetteranno la disposizione su indicata.

  1. I dischi rigidi dei computers non costituiscono archivio permanente sicuro. Si deve prevedere il salvataggio dei propri dati su altri supporti (CDROM, DVD, Memorie USB).

  1. E’ assolutamente vietato cancellare la cronologia dei siti visitati. Tale operazione, se effettuata, comporterà l’allontanamento dal laboratorio e la sospensione dall'uso del computer nei tempi stabiliti dal personale educativo e dalla Direzione. La cronologia dei siti visitati da ogni computer viene regolarmente controllata.

  1. E’ assolutamente vietato entrare nel pannello di controllo e modificare i parametri predefiniti del computer ( screen saver, desktop, vedeate iniziale ) ed e assolutamente vietato inserire password di qualsiasi genere.

  1. E' indispensabile avere un comportamento civile ed appropriato durante l'uso delle strumentazioni informatiche al fine di evitare danni. Si vieta espressamente l'uso di cibi e bevande in prossimità dei computer. Eventuali danni arrecati alle strumentazioni verranno addebitati ai convittori/trici responsabili.


Art. 22 - Spetta a docenti, educatori e personale ATA far osservare agli allievi le norme di comportamento e riprendere con opportuni richiami chi dovesse tenere un comportamento inadeguato. In caso di reiterate e gravi mancanze, spetterà alla Commissione di Disciplina adottare le sanzioni disciplinari che nei casi estremi possono prevedere il temporaneo allontanamento dello studente dal Convitto. Contro Tali sanzioni è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ad un apposito ORGANO DI GARANZIA, interno composto da un collaboratore del Rettore, da un educatore e un'educatrice e da un convittore e una convittrice.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (Art. 4, comma 2. “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”).

Il presente articolo fa parte del Regolamento che si compone di n. 22 art. e n. 7 pagine, entra in vigore dal 15/10/2005 ed ha validità permanente , salvo gli adeguamenti “in itinere” che si dovessero rendere necessari per evidenti ragioni di funzionalità. Si precisa inoltre che le norme contenute nel Regolamento sono valide sia per la sezione maschile, che per quella femminile.


TORINO, 15/10/2005

IL RETTORE

( Prof. Pietro Teggi )






















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